ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia,
l’associazione culturale e di promozione sociale denominata:
«L'ulcera del signor Wilson»
con sede in Loc. La Nave 69/c, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli
uffici competenti.


ART. 2 - (Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività culturale e di promozione e utilità
sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) la divulgazione di una rivista cartacea culturale bimestrale omonima;
b) la promozione di artisti di nicchia ed indipendenti attraverso recensioni, eventi, eccetera;
c) l'organizzazione di eventi pubblici quali concerti, mostre, conferenze, eccetera.

 

ART. 3 - (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il
presente statuto ed il regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea.
3. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie
complete generalità, le proprie esperienze relative ad arte, scrittura, musica ed i propri obiettivi
all'interno dell'Associazione e dopo un'eventuale ammissione impegnarsi a versare la quota associativa
entro quattro settimane dalla data di approvazione della domanda.
4. Ci sono 4 (quattro) categorie di soci:
a) ordinari (versano la quota di iscrizione e si impegnano in maniera continuativa nelle attività
promosse dall'Associazione e partecipano continuativamente alle riunioni della stessa);
b) volontari (prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
c) sostenitori (erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
d) benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione).
5. Non sono ammessi soci temporanei e la quota di iscrizione annuale non è trasferibile.


ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Costoro hanno diritto di
essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente
sostenute nello svolgimento dell’attività prestata a favore dell'Associazione ed approvate
precedentemente dall'Assemblea, dietro valida documentazione.
2. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata insindacabilmente dall’Assemblea con voto pubblico e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.


ART. 6 - (Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.


ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le
veci mediante avviso e-mail da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo
lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.


ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale
annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; approvare
l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla
esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole
per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.


ART. 9 - (Validità Assemblee)
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi a partire dal successivo giorno,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per
delega e sono espresse con voto palese salvo circostanze nelle quali l'Assemblea non lo ritenga
opportuno. L'Assemblea può astenersi dal votare, fatta eccezione per i membri del Consiglio direttivo.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col
voto favorevole di ¾ dei soci. In caso in cui il risultato necessiti di un'approssimazione, essa sarà per
difetto.


ART. 10 - (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente
dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente, detto “segretario”.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


ART. 11 - (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto da 13 (tredici) membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 9 (nove) dei componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti. I presenti non posso astenersi dalle votazioni.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività
dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Un membro del Consiglio direttivo che volesse dimettersi dal ruolo assegnatogli, potrà farlo attraverso
una lettera di dimissione da presentare almeno quattro settimane prima della data scelta, all'Assemblea
che provvederà ad eleggere un membro sostitutivo dell'uscente nell'arco delle successive quattro
settimane.
6. Il nuovo membro del Consiglio direttivo potrà ricoprire il ruolo assegnato all'uscente solo in caso che
l'Assemblea lo ritenga opportuno; altresì i ruoli verranno ridisegnati da parte del Consiglio direttivo.


ART. 12 - (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea;
convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie e può essere rieletto.


ART. 13 - (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità,
donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni
liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'Associazione culturale e di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma
indiretta.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali.


ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni
anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il
conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea
generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede
dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale.


ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui
all’art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.


ART. 16 - (Disposizioni finali)
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste
dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.